Tutte le donazioni a Soleterre sono deducibili o detraibili.
Soleterre infatti è sia ONG – Organizzazione Non Governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987 – che ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97.
Grazie a questo duplice status, gli individui e le aziende che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare, a seconda della normativa a cui si fa riferimento.
In particolare, gli individui possono:
• dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);
• detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86 – Legge di stabilità 2015 pubblicata il 29.12.14 in GU nr 300 S.O. nr 99 a seguito della pubblicazione L. 190 del 23.12.14);
• dedurre la donazione per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Tali benefici non sono cumulabili tra loro.
Le aziende invece possono:
• dedurre dal reddito d’impresa le donazioni a favore di Soleterre per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);
• dedurre dal reddito d’impresa le donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86 – Legge di stabilità 2015 pubblicata il 29.12.14 in GU nr 300 S.O. nr 99 a seguito della pubblicazione L. 190 del 23.12.14).
Tali benefici non sono cumulabili tra loro.
Esistono inoltre particolari agevolazioni fiscali destinate alle aziende che, a favore di Soleterre:
• impiegano i propri dipendenti – assunti a tempo indeterminato – per servizi gratuiti. In questo caso, l’azienda può dedurre dal reddito d’impresa le relative spese per prestazioni di lavoro fino al cinque per mille dell’ammontare complessivo (art.13, comma 2, c-septies, D.L. 460/97);
• cedono beni o prodotti a titolo gratuito. Le erogazioni liberali di beni o prodotti realizzati durante il ciclo produttivo dell’azienda non sono cosiderate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires. In questo caso, l’azienda può dedurre dal reddito d’impresa il costo del bene ceduto per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
NOTA BENE: in tutti casi, per fruire delle agevolazioni fiscali sopra citate, è necessario che la donazione liberale venga effettuata tramite sistemi di pagamento tracciabili e conservare la relativa attestazione di donazione rilasciata da Soleterre, insieme a:
• la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
• le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
• l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.
Per maggiori informazioni contattaci allo 02.57.60.93.07 oppure scrivi a sostenitori@soleterre.org o aziende@soleterre.org.